Istruzione famigliare



.2. Istruzione familiare e scuola non statale e non paritaria

Gli alunni che assolvono all’obbligo attraverso l’istruzione familiare - attività di istruzione primaria svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi – o presso scuole non statali non paritarie sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una scuola primaria statale o paritaria del territorio.

Gli esami di idoneità si svolgono dinanzi alla commissione istituita nella scuola statale o paritaria, composta da tre insegnanti, nominati dal dirigente tra i designati dal collegio dei docenti. Nei casi in cui gli alunni esterni siano molto numerosi possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.

Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in carta semplice e corredate dal programma dell’attività svolta, devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o paritarie entro il 30 aprile.

Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi 2a, 3a, 4a e 5a e al 1° anno della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre 2008, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005, a sottoporsi ogni anno ad esame di idoneità per la classe successiva a quella corrispondente all’anno di corso per la quale sono stati istruiti, nei limiti di età prescritti dal precedente comma. Per contro, gli alunni che frequentano scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità solamente nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di I grado.

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